Diritti e sordità – Aspetti giuridici e psicologici della normativa antidiscriminatoria
A cura di Alessandro Maniàci e Mauro Mottinelli
Le Lingue dei Segni hanno la potenzialità di offrire al bambino sordo – ed anche al bambino protesizzato o impiantato – quell’esperienza linguistica fondamentale per non mettere a rischio l’acquisizione della prima lingua.
Ciò che conta, infatti, è l’acquisizione della prima lingua, non il formato superficiale attraverso il quale essa viene acquisita. Molti studi scientifici dimostrano che persone sorde che hanno appreso come prima lingua una lingua dei segni non mostrano ritardi nell’acquisizione di una seconda lingua. Infine, ricerche recenti mostrano che bambini con impianto cocleare che conoscevano anche la lingua dei segni, mostrano migliori competenze di linguaggio orale rispetto a bambini che non conoscevano la lingua dei segni.
Insegnare precocemente la LIS ai bambini sordi, una lingua non ostacolata da barriere sensoriali di alcun tipo, né di ostacolo per la lingua orale, potrebbe essere una forma di garanzia, un investimento per il futuro cognitivo della persona sorda, un mezzo per garantire il pieno sviluppo della prima lingua.
Molti sordi quando hanno ricevuto la bolletta della corrente che comprendeva il canone RAI hanno deciso di scorporarlo e non pagarlo, perché molti Tg e film non hanno i sottotitoli, quando sono presenti spesso sono in ritardo e arrivano non sincronizzati alle immagini. I sordi a causa di questo disguido perdono informazioni importanti come ad esempio le notizie in tempo reale.
I sordi chiedono le stesse possibilità di comunicazione televisiva con sottotitoli in tv 24 ore su 24, definendo questa una “iniziativa di civiltà”.
Con la paura di non riuscire a comunicare convivono da tempo. Oggi, in piena emergenza sanitaria da coronavirus, il timore si fa più vivo. In Italia le persone sorde sono almeno 120 mila, quasi un milione quelle che sorde sono diventate per età e complicazioni di salute. Inoltre le persone sorde comunicano e comprendono in modo diverso: alcune leggono il labiale, altre usano la sottotitolazione e la scrittura, altre ancora conoscono la LIS – la Lingua dei Segni Italiana.
Ma a che punto siamo con il riconoscimento della LIS in Italia? Nel nostro Paese la Lingua dei Segni non è stata ancora riconosciuta. Il Senato ha approvato il 3 ottobre 2017 un disegno di legge a questo proposito, poi passato alla Camera dei deputati. Poi tutto fermo!
Il disegno di legge, appoggiato dai “segnanti”, ma fortemente osteggiato dai “non-segnanti (oralisti)”, conteneva un punto particolarmente critico, dove si fa riferimento all’art.6 della Costituzione, che parla di tutela delle minoranze linguistiche. La LIS verrebbe equiparata a una minoranza linguistica, ma non tutti sarebbero d’accordo e fatto ancora più determinante per la bocciatura del testo integrale, un richiamo dello stesso disegno di legge, che prescriveva il divieto di nuove spese a carico dello Stato.
La ratifica e il conseguente recepimento nel nostro ordinamento della Convenzione ONU e dei diritti in essa garantiti – compreso quello relativo al riconoscimento della lingua dei segni – dovrebbero, pertanto, essere più che sufficienti per attribuire un valido fondamento giuridico alla Proposta di legge C 4207 nel testo trasmesso dal Senato il 23/3/2011 e per giungere ad una sua rapida approvazione.
Con una recente interrogazione parlamentare in sede comunitaria (24 ottobre 2019 / E-003446/2019) avente ad oggetto proprio il mancato riconoscimento della Lingua Italiana dei Segni, il problema è stato posto in questi termini: la LIS è una vera e propria lingua avente una specifica morfologia, è la lingua naturale delle persone sorde perché attraverso la modalità visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato; se a livello europeo l’importanza della lingua dei segni è stata riconosciuta anche tramite le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 23 novembre 2016, si è reso allora necessario ottenere dalla Commissione una risposta chiara e netta a due quesiti: 1) se detta Commissione sia a conoscenza del fatto che l’Italia, pur avendo ratificato con legge del 3 marzo 2009 n. 18 la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (che all’articolo 21 prevede espressamente che gli Stati parti accettino e facilitino il ricorso alla lingua dei segni), non ha ancora riconosciuto formalmente la LIS quando la quasi totalità delle lingue dei segni europee sono già state recepite dai rispettivi Paesi e addirittura in Austria, Finlandia e Danimarca sono riconosciute a livello costituzionale; 2) e quali iniziative concrete abbia intenzione di portare avanti anche in considerazione della nuova strategia europea per le disabilità presentata dalla Commissaria Helena Dalli, secondo cui la UE vuole essere d’esempio per i diritti delle persone con disabilità a livello mondiale.
Il riscontro della Commissione è stato polarizzato sulla necessità di spiegare che, ai sensi dell’articolo 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, gli Stati parte devono adottare tutte le misure appropriate, tra cui appunto il riconoscimento e la promozione dell’uso della lingua dei segni, affinché sia garantito alle persone con disabilità l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di opinione. Ciò premesso, la politica linguistica è da considerarsi principalmente una competenza nazionale e la Commissione può solo sostenere e integrare le azioni intraprese a livello nazionale. La Commissione ha anche aggiunto che la situazione delle persone con disabilità attira la sua massima attenzione nel continuare a promuovere iniziative per il riconoscimento e l’uso delle lingue dei segni, in particolar modo attraverso la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e i programmi dell’UE in materia di istruzione e formazione. La Commissione finanzia, infatti, diversi progetti volti a promuovere l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue dei segni nazionali e internazionali e ad agevolare la comunicazione per i non udenti e gli ipoudenti attraverso il programma di apprendimento permanente (2007-2013) e il programma Erasmus+ (2014-2020). In questo contesto la Commissione collabora informalmente anche con il Centro europeo di lingue moderne del Consiglio d’Europa, che persegue obiettivi analoghi. Infine, la Commissione sta attualmente esaminando la strategia europea sulla disabilità 2010-2020, compresa la questione della lingua dei segni. Dopo la conclusione del processo di valutazione, prevista entro la fine del 2020, saranno quindi adottate decisioni formali su nuove iniziative in materia di disabilità.
Questa l’impostazione a livello europeo. Restiamo in attesa di verificare se dai propositi si passerà ai fatti, con il riconoscimento della LIS a livello nazionale, e non solo frammentariamente regionale.
Ciò anche alla luce dei principi sanciti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione – e dunque sul piano del diritto interno – che rispettivamente richiedono «l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» ed attribuiscono a tutti i cittadini pari dignità sociale e l’uguaglianza «davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».
Da alcune parti, tuttavia, si è invitato ad espungere dal testo della proposta di legge C. 4207 ogni riferimento all’art. 6 Cost. (contenuto nell’art. 1, comma 2) in quanto, in relazione alle lingue dei segni, non apparirebbe appropriato il richiamo alla tutela delle minoranze linguistiche.
Le “minoranze linguistiche”, costituendo delle comunità coese al loro interno, vanno tutelate concretamente, con il diritto a usare ufficialmente la propria lingua in tutti gli uffici pubblici, i cui dipendenti sono tenuti alla conoscenza e all’uso del bilinguismo, quello nazionale e quello delle minoranze, laddove esse sono presenti.
In ambito di salute mentale, il lavoro dell’interprete è irto di difficoltà, ma in taluni casi la presenza stessa di un interprete può rappresentare un ostacolo per una relazione adeguata nel setting terapeutico. D’altra parte, rivolgersi ad uno psicologo che non abbia alcuna dimestichezza con la lingua e la cultura dei Sordi, è molto spesso, per il paziente, fonte di sofferenze ulteriori e la relazione tra i due non sempre risulta fruttuosa. Per quanto un interprete possa essere preparato e professionale, difficilmente sarà in grado di supportare una seduta psicoterapeutica, perché privo di una formazione specifica in questo campo. Senza considerare che la presenza stessa di una terza persona all’interno del setting terapeutico è del tutto inusuale. Per questo il ricorso all’uso di un interprete può essere opportuno nel caso di colloqui preliminari, in fase di anamnesi, per le comunicazioni delle diagnosi ed è di vitale importanza nelle situazioni di crisi o di difficoltà nell’accesso ai servizi. Ma esistono ancora opinioni diverse sulla validità del coinvolgimento di questa figura professionale nelle psicoterapie e il dibattito è aperto.
In ogni ambito lavorativo la responsabilità di un interprete è molto grande, in particolare quando, in un contesto di salute mentale, lo psicologo non ha esperienza della sordità. L’interprete, in questo caso, dovrebbe colmare le iniziali lacune dello psicoterapeuta che, a sua volta, dovrebbe rivolgersi all’interprete per avere maggiori informazioni sul paziente. Ma l’interprete non svolge il ruolo di accompagnatore del sordo, né è tenuto a conoscere gli aspetti della vita privata del suo cliente. Inoltre, non è opportuno dare informazioni per conto del sordo se questi non ne è al corrente: si rischia così di sottostimare le capacità del paziente e di estraniarlo dalla situazione, costringendolo ad una condizione di passivo spettatore della stessa consultazione, oltre ad incorrere nel rischio di violare le norme etiche sulla confidenza tra psicoterapeuta e paziente.
L’interprete non deve mai esprimere opinioni personali sulle condizioni del paziente né valutare la situazione terapeutica.
Idealmente, nel setting duale di un servizio di salute mentale, il clinico dovrebbe essere in grado di comunicare direttamente con i propri pazienti, consentendo ai Sordi un pieno accesso ai servizi medici e di salute mentale.
I terapeuti che lavorano con l’interprete LIS all’interno della stanza dovrebbero prestare particolare attenzione alle prime reazioni dei genitori udenti che forniscono informazioni importanti per conoscere la dinamica familiare in rapporto alla Lingua dei Segni. Durante la psicoterapia, verosimilmente si assisterà ad una delle seguenti reazioni da parte dei genitori:
- disorientamento (“non conosciamo la Lingua dei Segni”),
- senso di colpa (“avremmo dovuto imparare la Lingua dei Segni”),
- sollievo (“possiamo finalmente comunicare!”).
L’incontro tra diverse culture (cultura Sorda e quella Udente) può essere considerato un arricchimento ma, in particolare nella relazione psicologo-paziente e nell’introduzione alla psicoterapia, livelli disuguali di comunicazione e la multiculturalità possono porre difficoltà e interferire con la qualità della psicoterapia. A volte le differenze sono tali da determinare una consultazione in cui il paziente non riesce a comunicare adeguatamente il suo problema e nemmeno a capire la risposta dello psicologo.